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Conto Energia

Nel decreto vengono definite 3 tipologie di impianto:

Tariffe riconosciute
Le tariffe riconosciute agli impianti in esercizio ai sensi del decreto 19 febbraio 2007 - variabili in funzione della classe di potenza degli impianti e del livello di integrazione architettonica – sono indicate nella tabella seguente:
Taglia di potenza dell’impianto

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I valori delle tariffe sopra menzionati sono riferiti agli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra la data di emanazione della delibera 90/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) prevista dal decreto 19 febbraio 2007 ed il 31 dicembre 2008.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008 (con arrotondamento alla terza cifra decimale).
Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:
impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);
impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007)in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:
edifici,
fabbricati,
strutture edilizie di destinazione agricola;
impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite a unità immobiliari di edifici, è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato all’esecuzione di interventi che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici. Tale premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale), pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e certificata.
In tutti i casi, compresa la reiterazione di interventi che conseguono ulteriori riduzioni del fabbisogno di energia, il premio non può superare la percentuale del 30% della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio degli impianti.
Il premio spetta altresì, nella misura del 30% qualora le predette unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio o unità immobiliari, inferiore di almeno il 50 % rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e l’entrata in vigore della delibera 90/07dell’AEEG, prevista dal decreto, le tariffe applicate sono quelle previste per l’anno 2007 dal decreto 19 febbraio 2007 (sempre che tali impianti siano stati realizzati nel rispetto delle condizioni dei decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe dei predetti decreti).
Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali ù si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010.


1) Impianti fotovoltaici “non integrati”Quando i moduli sono installati:• a terra• in modo non complanare alle superfici su cui sono fissati, sia che si tratti dielementi di arredo urbano e viario (*), che di tetti (solo nel caso di tetti a falda) ofacciate di edifici.(*) incluse barriere acustiche, pensiline, pergole, tettoie.Sono qui comprese anche le coperture parcheggi, i lampioni (sempre inconnessione a rete, quindi senza batterie), i sistemi a inseguimento installati aterra.Rif.to: Art. 4, comma 5; Art. 2, comma 1/lettera b1; Allegato 2)
2) Impianti fotovoltaici “parzialmente integrati”Quando i moduli, non sostituendo i materiali che costituiscono le superfici diappoggio, sono installati:• su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati (1)• in modo complanare– alle superfici degli edifici su cui sono fissati (tetti a falda, coperture, facciate,balaustre, parapetti)– agli elementi di arredo urbano e viario (2)(1) anche su file parallele coi moduli inclinati e quindi non complanari al tetto. Sec’è unabalaustra intorno al tetto, i moduli devono essere installati con un’inclinazione taleche la quotacorrispondente alla metà dell’altezza dei moduli non superi l’altezza dellabalaustra(2) coperture parcheggi, fermate autobus, lampioni fotovoltaici (senzaaccumulatori)Rif.to: Art. 4, comma 5; Art. 2, comma 1/lettera b2; Allegato 2)
3) Impianti fotovoltaici “con integrazione architettonica”Se:1. i moduli sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate diedifici e fabbricati, avendo quindi la stessa inclinazione e funzionalitàarchitettonica2. i moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono la struttura dicopertura di pensiline, pergole e tettoie3. i moduli sostituiscono la parte trasparente o semi trasparente di facciate olucernari, garantendo l’illuminamento naturale degli ambienti interniall’edificio4. i moduli sostituiscono parte dei pannelli fonoassorbenti delle barriereacustiche5. i moduli costituiscono la parte esposta al sole delle parti riflettenti inserite inelementi d’illuminazione (lampioni stradali con fari esposti verso superficiriflettenti)6. i moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono dei frangisole7. i moduli sostituiscono gli elementi di rivestimento e copertura di balaustre eparapetti8. i moduli sostituiscono o integrano i vetri di finestre9. i moduli costituiscono gli elementi strutturali di persiane10. i moduli costituiscono rivestimento o copertura aderente alle superficidescritte nelle tipologie precedentiRif.to: Art. 4, comma 5; Art. 2, comma 1/lettera b3; Allegato 3)


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